Statuto Sociale Inter Club Mesagne "Sandro Mazzola"

Articolo 1
È costituito con sede in Mesagne l’Inter Club “Sandro Mazzola”. Il trasferimento
della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica
statutaria. L’associazione non ha scopi di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale,
con durata illimitata, ed è regolata a norma dell’art. 36 e ss. C.C., nonché dal
presente Statuto.

 

Scopi:


Articolo 2
L’associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare le iniziative ritenute utili per
un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati. In particolare
l'associazione orienterà la propria attività nel settore del gioco del calcio con una
professione di simpatia nei confronti della squadra e dei colori del F.C.
INTERNAZIONALE di Milano, perseguendo le finalità e gli obiettivi espressi dal
Centro Coordinamento Inter Club.

 

Soci:
Articolo 3
Possono far parte dell’associazione tutti coloro che, condividendo le finalità del
presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’associazione.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo senza obbligo di
motivazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di non
ammissione l’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 30 giorni
all’Assemblea, che si pronuncerà in modo definitivo.

 

Incompatibilità:


Articolo 4
1. Non possono essere soci fondatori, o accedere a cariche statutarie, o assumere la
qualifica di soci, coloro i quali siano stati condannati per delitti con sentenza passata
in giudicato, ovvero siano stati dichiarati falliti nei cinque anni precedenti la domanda
di adesione, ovvero abbiano subito nei cinque anni precedenti la elevazione di
protesto in relazione a titoli di credito non onorati per mancanza di fondi, ovvero
siano stati sottoposti ad un procedimento ai sensi della L. 13 dicembre 1989 n. 401;
2. la posizione di socio è incompatibile con l'iscrizione ad altra associazione della
stessa natura collegata con un altro Club Italiano di calcio professionistico.

 

Diritti dei soci:
Articolo 5
I soci dell’associazione hanno i seguenti diritti:
1- frequentare la sede dell'associazione;
2- usufruire di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni predisposte dall’Inter Club
direttamente o tramite il Centro Coordinamento per la partecipazione alle
manifestazioni che vedono impegnata la squadra del F.C. INTERNAZIONALE;
3- ricevere in dotazione definitiva o provvisoria, materiale pubblicitario e
rappresentativo riproducente immagini e colori del F.C. INTERNAZIONALE;
4- partecipare alle assemblee dell’associazione e ai raduni e ai congressi organizzati
dal Centro Coordinamento.

 

Obblighi e Doveri dei soci:
Articolo 6
I soci dell'associazione hanno i seguenti obblighi:
1- rispettare lo statuto e i regolamenti
dell’associazione;
2- evitare qualsiasi atto di illecito
comportamento allo stadio e fuori dallo stesso che possa costituire danno per F.C.
INTERNAZIONALE;
3- versare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio
Direttivo;
4- accettare ed eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, della Assemblea e del
Centro Coordinamento, portate opportunamente a sua conoscenza.

 

Perdita della qualità di socio:
Articolo 7
La qualità di socio si perde:
1- per dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo o al segretario
dell’associazione;
2- per mancato pagamento della quota associativa annuale;
3- per sopravvenuta incompatibilità;
4- per condotta morale e sportiva che arrechi discredito al Club e nocumento
all’immagine del F. C. INTERNAZIONALE.


Sospensione della qualità di socio:
Articolo 8
Nei casi giudicati meno gravi la sanzione potrà essere di sospensione a tempo
determinato, con possibilità di ricorso al Centro Coordinamento Inter Club, con
istanza ampiamente motivata.

 

Organi dell’associazione:
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
1- L’Assemblea dei soci;
2- il Consiglio Direttivo;
3- il Collegio dei Revisori;
4- il Collegio dei Probiviri.

 

Assemblea:
Articolo 10
L'Assemblea è costituita dai soci che, se in regola coi versamenti delle quote sociali,
hanno diritto di voto (sono esclusi i soci di età inferiore ai 18 anni alla data del 31/8).
Il Presidente ha la facoltà di invitare ad assistere all’Assemblea anche non soci, quali
collaboratori o osservatori. Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea, anche
non socio e, se del caso, da tre a cinque scrutatori scelti tra i soci. Un rappresentante
del Centro Coordinamento ha diritto di assistere, di partecipare ai lavori e di
prendere la parola ma non ha diritto di voto sulle questioni sottoposte ai soci.

 

Convocazione:
Articolo 11
L’Assemblea è convocata di norma dal Presidente, mediante comunicazione scritta
spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione o
attraverso l’adeguato utilizzo di social network e posta elettronica entro il termine di
quindici giorni prima dalla data fissata per l’assemblea. Almeno una volta all’anno
l'Assemblea deve essere convocata ai fini dell’esame e dell'approvazione del bilancio
d'esercizio.
Poteri dell’Assemblea:


Articolo 12
L'Assemblea:
1- nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
2- approva il bilancio annuale;
3- delibera su questioni di particolare importanza riguardanti l’attività
dell’associazione e sugli argomenti di ordine generale sottoposti dal Consiglio
Direttivo;
4- delibera, a maggioranza di almeno il 75% dei votanti sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto;
5- delibera, con la maggioranza sopra prevista, circa lo scioglimento e la liquidazione
dell'Inter Club.

 

Validità dell'Assemblea:
Articolo 13
L'Assemblea è regolarmente costituita se alla data e all'orario fissati per la prima
convocazione è presente almeno il 51 % degli iscritti al voto. In seconda convocazione
l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. È approvata la
deliberazione che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Il Presidente
dell'Assemblea, di volta in volta, stabilirà se il voto dovrà essere palese o segreto e le
modalità di attuazione della votazione.

 

Consiglio Direttivo:

Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri che durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili. Solo ed esclusivamente per il primo mandato successivo all’approvazione
del presente Statuto il Consiglio Direttivo sarà composto da 13 membri e rimarrà in
carica sino al 31.12.2018. Il Consiglio, nel suo ambito, nomina il Presidente che può
essere ripetutamente eletto senza limite anche consecutivamente. Il Consiglio scaduto
resta in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del
nuovo organo.

 

 

Funzionamento del Consiglio Direttivo:
Articolo 15
Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i più ampi poteri per la direzione e per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Club, a eccezione di quanto
espressamente riservato dallo Statuto all'Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio
Direttivo ha il compito di:
1- deliberare sulle domande di ammissione dei soci, senza obbligo di motivazione;
2- adottare i provvedimenti disciplinari di sospensione o di radiazione;
3- fissare le quote annuali di associazione per le diverse categorie di soci;
4- preparare la relazione morale, sportiva, finanziaria, preventiva e consuntiva da
sottoporre all'Assemblea dei soci;
5- nominare i responsabili di eventuali sezioni interne o territoriali;
6- fissare la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie;
7- provvedere allo svolgimento dell'attività del Club e vigilare sul normale
funzionamento della sede sociale; 8- stabilire periodicamente precise norme
comportamentali e finanziarie di vita associativa;
9- dichiarare la decadenza dei Consiglieri, che siano mancati senza giustificato
motivo, a tre riunioni consecutive; essi dovranno essere sostituiti con altri soci eletti
nella prima Assemblea successiva alla dichiarazione di decadenza;
10- decidere su tutte le questioni e compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per la
gestione e lo sviluppo del Club;
11- trasferire, se necessario, la sede legale dell’Associazione, purché nel Comune in
cui è situata.

 

Articolo 16
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente.
Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio direttivo su proposta
del Presidente o di chi ne fa le veci, può provvedere alla sostituzione con altri soci con
la sola ratifica del Centro Coordinamento. I Consiglieri così nominati restano in
carica sino alla prima Assemblea che potrà o meno convalidare la nomina sino al
termine del mandato affidato al Consiglio Direttivo.

 

Articolo17
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i Consiglieri, gli incarichi di Vicepresidente, di
Tesoriere, di addetto alla sede sociale e di addetto stampa. Inoltre, nomina un
Segretario scegliendolo anche tra i soci. Il Segretario partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio
Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario e almeno una volta ogni due mesi, su
richiesta di un componente del Consiglio Direttivo o del Segretario. Il Consiglio
Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e a
maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Articolo 18
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del Club in giudizio e verso terzi.
In caso di suo impedimento il Vicepresidente ne assume temporaneamente le
funzioni. Nel caso di urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo al quale saranno successivamente sottoposti per la
formale approvazione.

 

Articolo 19
Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio
Direttivo; da esecuzione alle deliberazioni adottate e cura la tenuta dei libri sociali.

 

Articolo 20
Il Tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa curandone la registrazione
nell’apposito libro e provvede alla compilazione del bilancio e del rendiconto annuale.

 

Articolo 21
L'addetto alla sede sociale sovrintende alla disciplina e al comportamento dei soci

 

Articolo 22
L'addetto stampa cura la redazione dei comunicati e tiene i contatti insieme al
Segretario con il Centro Coordinamento Inter Club.
Il Collegio dei Revisori:

 

Articolo 23
Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone, di cui almeno uno deve essere
socio. Il Collegio ha poteri di vigilanza sul rendiconto annuale e sulla tenuta dei libri
contabili e amministrativi del Club.
Il Collegio dei Probiviri:

 

Articolo 24
Il Collegio dei Probiviri deve essere composto da tre soci. Allo stesso devono essere
sottoposte tutte le questioni relative ai provvedimenti disciplinari di sospensione e
radiazione deliberate ai sensi dell’art. 7, 8 e 15 del presente statuto. Le decisioni del
Collegio dei Probiviri sono appellabili davanti alla Commissione di Garanzia del
Centro Coordinamento Inter Club.
Bilancio e patrimonio:

 

Articolo 25
Le entrate finanziarie del Club sono costituite:
1- dai contributi e quote sociali;
2- dalle eventuali elargizioni straordinarie fatte dai soci, dal Centro Coordinamento e
da terzi; 3- dalle attività derivanti da organizzazione di manifestazioni sportive e
culturali.
Le uscite comprendono:
1. spese sostenute per il raggiungimento degli scopi associativi;
2. spese generali di amministrazione;
3. investimenti patrimoniali.
Nel bilancio preventivo non sono ammessi disavanzi finanziari.

 

Articolo 26
Il patrimonio del Club è costituito da:
1. materiale e attrezzatura degli uffici e della sede sociale;
2. trofei;
3. beni immobili appartenenti al Club;
4. avanzi di gestione e da riserve straordinarie.

 

Articolo 27
Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio
consuntivo da compilarsi e da presentarsi con la relazione d’uso all’Assemblea
ordinaria dei soci. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea decide sulla
destinazione, con facoltà anche di costituire riserve straordinarie, degli eventuali
avanzi di gestione, tenendo presente che il Club non persegue fini di lucro.
Copia del bilancio consuntivo e della relazione finanziaria devono essere inviati al
Centro Coordinamento Inter Club.

 

Articolo 28
Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza dei
Consiglieri in carica, nonché quando si verificassero impedimenti o gravi irregolarità
nella condotta dell’attività sociale, viene convocata l'assemblea straordinaria entro 15
giorni.
Scioglimento e liquidazione:

 

Articolo 29
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci
opportunamente convocata ai sensi degli artt. 11 e 12, con il voto favorevole dei 2/3
dei soci. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto in favore di associazioni
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

Articolo 30
Con l’approvazione del Centro Coordinamento, l’assemblea dei soci può deliberare la
fusione del Club con un altro Inter Club costituito e riconosciuto dal Centro stesso.

 

Articolo 31
Per quanto non previsto dal presente statuto si farà ricorso alle disposizioni di legge e al Programma generale del Centro Coordinamento Inter Club.
Letto, firmato e sottoscritto

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